COMUNITA' EBRAICA DI ROMA
REGOLAMENTO ELETTORALE
Sezione I
Elettorato attivo - elenco degli elettori
Art. 1
(elettorato attivo)
Hanno diritto al voto per l'elezione dei membri del Consiglio tutti gli iscritti alla Comunità Ebraica di Roma che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni e vi risultino iscritti da almeno un anno o da almeno sei mesi se iscritti in precedenza ad altra Comunità Ebraica Italiana.
Non possono esercitare il diritto di voto coloro che siano sospesi dall'esercizio dei diritti comunitari ai sensi dell'art. 36 secondo comma dello Statuto. La delibera di sospensione con l'indicazione dei motivi, emessa dalla Giunta, viene comunicata senza indugio all'interessato.
Art. 2
(elenco degli elettori)
La Giunta della Comunità Ebraica di Roma provvede a mantenere un elenco aggiornato degli elettori sulla base del registro anagrafico degli iscritti.
Art. 3
L'elenco degli elettori deve contenere i dati anagrafici dei singoli elettori . Non possono essere apportate variazioni all'elenco degli elettori nei 30 giorni antecedenti le elezioni.
Art. 4
Coloro che siano sospesi dall'esercizio dei diritti comunitari ai sensi dell'art. 36 secondo comma dello Statuto vengono inclusi nell'elenco degli elettori , ma l'esercizio del diritto di voto è sottoposto alla condizione che la causa di sospensione sia stata eliminata anteriormente al voto.
Art. 5
Indette le elezioni , la Giunta procede all'aggiornamento dell'elenco degli elettori alla data delle elezioni ed alla sua pubblicazione per 10 giorni mediante deposito presso la segreteria della Comunità. Di tale pubblicazione è dato avviso mediante affissione nell'albo della segreteria, della sinagoga principale, degli altri oratori e delle scuole. Ogni iscritto ha diritto di Consultare l'elenco degli elettori, alla presenza del segretario o di un suo delegato. Non è consentito fotografare, comunque estrarre fotocopie o asportare l'elenco degli elettori.
Art. 6
Gli interessati possono ricorrere al Consiglio della Comunità per iscritto entro i 15 giorni dall'inizio della pubblicazione dell'elenco degli elettori . Il Consiglio, entro i 15 giorni successivi, esamina tutti i ricorsi e apporta le eventuali variazioni. Trasmette quindi all'Unione delle Comunità l'elenco degli elettori, con le copie dei ricorsi e delle proprie decisioni, e lo pubblica nuovamente ai sensi dell'art. 5 per 10 giorni.
Entro tale ultimo termine gli interessati di cui al primo comma possono ricorrere ai sensi dell'art. 2 terzo comma dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri approva definitivamente l'elenco degli elettori con le eventuali modifiche, nel rispetto delle decisioni di competenza della Consulta Rabbinica .
Sezione II : Elettorato passivo
Art. 7
Sono eleggibili al Consiglio tutti gli elettori della Comunità Ebraica di Roma che abbiano compiuto il ventesimo anno di età alla data delle elezioni, che siano iscritti da almeno tre anni ad una Comunità Ebraica Italiana e che, in quanto garanti della continuità ebraica, si impegnino, nell'espletamento del loro mandato a non assumere comportamenti in contrasto con quanto previsto dal primo comma dell'art. 1 dello Statuto.
Art. 8
Non sono eleggibili coloro che non hanno i requisiti, diversi dalla cittadinanza italiana, prescritti per l'elettorato passivo nelle elezioni comunali.
Art. 9
Non possono far parte del Consiglio i Revisori dei Conti, coloro che siano dipendenti della Comunità o di Istituzioni che essa amministra o controlla, a meno che non si pongano in aspettativa o in congedo senza assegni, coloro che abbiano incarichi retribuiti dalla Comunità e coloro che abbiano lite giudiziaria pendente con la Comunità. Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio i parenti ed affini in linea retta, i parenti collaterali fino al secondo grado ed i coniugi; di costoro, se eletti, è escluso chi abbia riportato il minor numero di voti e, a parità di voti, il più giovane.
Sezione III: Operazioni elettorali
Art. 10
Salvo il caso di rinnovo anticipato, le elezioni hanno luogo fra il 1° maggio ed il 30 giugno dell'anno in cui si compie il quadriennio di carica.
Esse sono indette dal Consiglio uscente con almeno 100 giorni di anticipo rispetto al giorno della votazione, che viene fissato contestualmente. La relativa delibera viene comunicata all'Unione.
Art. 11
Gli elettori sono convocati dal Presidente della Comunità o da chi ne fa le veci entro dieci giorni con manifesto da pubblicarsi nell'albo della segreteria, della sinagoga principale, degli altri oratori e delle scuole, tramite la stampa ebraica ed eventualmente con altri mezzi giudicati opportuni dal Consiglio.
Il manifesto deve indicare il giorno e l'orario della votazione, le norme elettorali, il numero dei Consiglieri da eleggere e le modalità di presentazione delle candidature.
Le operazioni elettorali non possono avere inizio più tardi delle ore 09:00 e non possono terminare prima delle ore 22:30.
Art. 12
Almeno 15 giorni prima di quello fissato per le elezioni deve essere trasmesso a ciascun elettore, che non sia sospeso dall'esercizio del diritto di voto, il certificato elettorale indicante nome, cognome, data di nascita e indirizzo dell'elettore, il giorno, l'orario ed il luogo della votazione, il testo delle norme per le elezioni, il numero dei Consiglieri da eleggere e le liste dei candidati depositate. L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale o che comunque non ne sia in possesso può ottenere un duplicato dalla segreteria della Comunità da trasmettersi al Presidente del seggio anche via fax.
Art. 13
Per lo svolgimento della campagna elettorale la Comunità deve mettere a disposizione di singoli candidati, gruppi o liste di candidati, i locali comunitari disponibili per riunioni e deve provvedere, a richiesta ed a spese degli interessati, alla spedizione del materiale propagandistico, predisposto per la spedizione, agli iscritti alla Comunità, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del materiale.
Art. 14
Quando il numero degli elettori lo richieda devono istituirsi più seggi elettorali, anche in comuni diversi da Roma. I seggi elettorali dovranno essere muniti di fax. Il seggio costituito presso la sede della Comunità è denominato seggio centrale. La divisione in sezioni e l'assegnazione degli elettori a ciascuna di esse sono deliberate dalla Giunta.
Il voto degli elettori residenti in comuni in cui non siano stati istituiti seggi elettorali è organizzato per corrispondenza secondo le norme seguenti:
a) il certificato elettorale di tali elettori deve indicare le modalità e le norme particolari relative al voto per corrispondenza, l'indirizzo di spedizione per le schede votate ed i termini ultimi entro i quali le schede votate devono pervenire al seggio centrale;
b) tali elettori devono ricevere, unitamente al certificato elettorale, anche la scheda per la votazione, timbrata con il timbro della Comunità e firmata dal Presidente del seggio centrale, nonché due buste di diversa dimensione;
c) la scheda per la votazione deve essere identica a quelle destinate agli elettori che votano presso i seggi ed il voto deve essere espresso con le stesse modalità;
d) la busta più grande deve essere già predisposta ed affrancata, a cura della Comunità, con l'indirizzo del seggio centrale; la busta più piccola deve recare un talloncino amovibile con l'indicazione del numero corrispondente al certificato elettorale e lo spazio per la firma;
e) l'elettore, votata la scheda, deve introdurla nella busta più piccola e firmare il relativo talloncino in modo leggibile;
f) la busta con il talloncino va poi chiusa ed introdotta, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido, nella busta più grande indirizzata al seggio centrale, al quale deve essere fatta pervenire, per posta o a mano, entro il termine fissato per la chiusura delle votazioni.
Il segretario della Comunità cura il ricevimento delle buste fino al giorno delle elezioni e le consegna, chiuse, al Presidente del seggio centrale;
g) prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio centrale controlla la regolarità delle votazioni per corrispondenza, mediante verifica dei talloncini firmati. Quindi stacca tutti i talloncini. A questo punto può estrarre le schede dalle rispettive buste e, lasciandole piegate, le introduce nell'urna del seggio centrale, mescolandole con le schede votate presso il seggio stesso, in modo da assicurare la segretezza del voto.
Art. 15
L'elezione del Consiglio avviene sulla base di candidature che possono anche essere raggruppate in liste contrassegnate da un motto o da una denominazione.
Le candidature devono essere depositate presso la segreteria della Comunità da cinquantacinque a quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni da parte di cinque o più presentatori, elettori della Comunità di Roma e non candidati; i presentatori non possono presentare più di una lista.
Le eventuali liste di candidati non possono contenere un numero di nominativi superiore a diciotto e devono indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati.
Per evitare possibili omonimie può essere indicato anche l'eventuale soprannome dei candidati sempreché nei termini sopra previsti.
Ogni candidato deve sottoscrivere presso la segreteria della Comunità una dichiarazione attestante la sua effettiva volontà di proporre la sua candidatura, almeno quaranta giorni prima delle elezioni a pena di nullità.
Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista.
A ciascuna candidatura o lista viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine in cui vengono presentate presso la Comunità.
Ogni elettore potrà ricorrere al Consiglio della Comunità entro cinque giorni dal termine della presentazione delle candidature. Il Consiglio entro i cinque giorni successivi esamina tali ricorsi e comunica la decisione all'interessato.
Art. 16
Nel giorno e nell'ora indicati per le elezioni si costituiscono i seggi elettorali. Ogni seggio è presieduto di regola da un magistrato, anche onorario o a riposo, o da un notaio o da un cancelliere, o da un iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori, designato dal Consiglio uscente tra chi non sia ne candidato ne consigliere ed è composto da almeno quattro scrutatori nominati dal Consiglio uscente fra gli elettori non candidati.
Il Presidente di ogni seggio nomina un segretario, scegliendolo tra gli scrutatori del seggio e dando preferenza a chi sia fornito della laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Scienze Economiche e Commerciali.
Può assistere alle operazioni elettorali ed allo spoglio delle schede un rappresentante per ogni lista, purché i nomi dei rappresentanti siano stati comunicati dai presentatori alla segreteria della Comunità almeno cinque giorni prima delle elezioni.
I rappresentanti possono fare dichiarazioni a verbale. Il pubblico può assistere allo spoglio delle schede, ma non può fare osservazioni. Il Presidente del seggio ha la facoltà di allontanare il pubblico.
All'interno dei seggi vengono affissi il regolamento elettorale e le candidature depositate.
Art. 17
Nel giorno delle elezioni è vietata la propaganda elettorale nei locali e nelle immediate vicinanze dei seggi.
Art. 18
Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Non sono ammesse deleghe. Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato al Presidente del seggio, l'elettore, che si trovi nell'impossibilità di esprimere il voto, può farsi assistere da un elettore di sua fiducia. Il segretario deve indicare nel processo verbale il motivo per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere da un altro elettore. E' facoltà del Consiglio istituire seggi speciali nell'Ospedale e nella Casa di Riposo ebraici.
Il voto si esprime su una scheda predisposta dalla Comunità contenente il nome dei candidati suddivisi per liste contrassegnate ciascuna dal numero di presentazione, dal motto o dalla denominazione.
Ogni scheda viene timbrata con il timbro della Comunità e firmata da uno scrutatore delegato dal Presidente del seggio.
Art. 19
Ogni elettore può votare solamente nel seggio in cui è iscritto. L'elettore è ammesso alla votazione mediante l'esibizione del proprio certificato elettorale. Il Presidente del seggio, gli scrutatori ed i rappresentanti di lista votano nei seggi presso i quali svolgono il loro compito.
Art. 20
Aperta la votazione, ogni elettore del quale sia stata riconosciuta l'identità riceve dal Presidente del seggio una scheda elettorale e firma contestualmente nell'elenco degli elettori del seggio accanto al proprio nome, quale attestazione dell'espressione del voto.
Art. 21
Il voto viene espresso in apposite cabine in cui sono affisse le candidature e le liste dei candidati depositate. L’elettore esprime il proprio voto con matita copiativa contrassegnando le caselle corrispondenti ai candidati scelti nelle varie liste, fino ad un massimo di sedici candidati. Espresso il voto l'elettore consegna la propria scheda, piegata, al Presidente del seggio, che la ripone nell'urna.
Art. 22
Il segretario del seggio prende nota nel processo verbale degli elettori aventi diritto al voto, degli elettori che hanno votato di persona e di quelli che si sono fatti assistere da un altro elettore. Il segretario del seggio posto nella sede della Comunità prende inoltre nota nel processo verbale degli elettori che hanno votato per corrispondenza.
Art. 23
La votazione rimane aperta fino all’ora stabilita nel manifesto elettorale; però non può chiudersi se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti nel seggio e dopo aver fatto entrare tutti gli elettori in attesa di votare negli spazi antistanti il seggio.
Chiusa la votazione si procede senza interruzione allo spoglio delle schede.
Le operazioni di scrutinio, tuttavia, potranno essere sospese, nel caso in cui non siano completate entro le ore 24, per riprendere al mattino successivo alle ore 08.00. La relativa decisione compete al Presidente del seggio centrale. In caso di sospensione il Presidente del seggio chiude separatamente in pacchi sigillati, portanti le firme sue e di almeno due scrutatori, le schede valide non ancora utilizzate, le schede valide scrutinate, le schede nulle, ovvero bianche, ovvero contestate, le schede ancora da scrutinare, i relativi verbali. Appone altresì i sigilli, portanti le medesime firme, ai locali in cui sono conservati i suddetti documenti. Alla ripresa delle operazioni dovrà essere dato atto in verbale della integrità dei sigilli. Nel processo verbale sarà indicato il numero totale dei voti validi, il numero delle schede nulle, bianche o contestate e il numero di voti riportati da ogni candidato.
Art. 24
Sono nulle le schede nelle quali l’elettore si è fatto riconoscere. Sono nulle le schede indicanti un numero di preferenze eccedente i sedici voti esprimibili da ogni elettore.
Art. 25
Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria su tutte le questioni che sorgano intorno alle operazioni elettorali o alla validità dei voti.
Nel verbale si deve far menzione di tutti i reclami e delle decisioni del Presidente.
Le schede nulle, bianche o contestate debbono essere vidimate da uno dei componenti del seggio, espressamente designato dal Presidente ed annesse al processo verbale.
Tutte le altre schede debbono essere numerate e firmate dal Presidente o dal segretario del seggio e chiuse in una busta da allegarsi al verbale.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal segretario, dagli scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti.
Art. 26
I processi verbali sono trasmessi immediatamente a cura della segreteria della Comunità al Presidente del seggio centrale. Il Presidente del seggio centrale, appena in possesso dei processi verbali di tutte le sezioni, procede con l’assistenza del segretario del seggio e alla presenza dei rappresentanti di lista, ove esistano, al computo generale dei voti ed alla proclamazione dei Consiglieri eletti.
Art. 27
Il Presidente del seggio centrale proclama eletti i candidati che hanno riportato più voti; in caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.
Il segretario della Comunità provvede immediatamente all’affissione dell’elenco dei voti riportati da ciascun candidato con l’indicazione dei Consiglieri eletti nell’albo della segreteria della Comunità e, entro le 24 ore successive, negli albi della sinagoga principale, degli altri oratori e delle scuole e contestualmente provvede alla loro trasmissione all’Unione delle Comunità.
Art. 28
Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso al Consiglio eletto da parte di ogni elettore per ineleggibilità, incompatibilità, violazione delle norme dello Statuto o del presente regolamento, entro 8 giorni dall’affissione. Il deposito in Comunità del ricorso deve essere comunicato alla parte interessata ad opporvisi, mediante invio di copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale ha diritto di presentare al Consiglio memorie scritte.
Il Consiglio si pronuncia nella prima seduta e dà comunicazione immediata e scritta della propria decisione al ricorrente ed ai Consiglieri eletti eventualmente esclusi. Contro la decisione del Consiglio è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte del ricorrente e dei Consiglieri esclusi, entro 10 giorni dalla comunicazione della medesima.
Art. 29
I seggi di Consiglieri che si rendessero vacanti per qualsiasi causa sono attribuiti ai primi dei non eletti nell’ordine dei voti ricevuti. In caso di oggettiva impossibilità di ottemperare a quanto sopra, si procede per cooptazione da parte dei Consiglieri in carica, a maggioranza degli aventi diritto al voto.
Se il numero dei Consiglieri eletti scende al di sotto dei due terzi si procede al rinnovo dell’intero Consiglio.