La consulta:
Comunità Ebraica di Roma
Regolamento della Consulta
(Approvato nella riunione di Consiglio dell'11 Luglio 1990)
La Consulta costituisce punto di incontro di tutte le componenti dell'ebraismo romano.
1) COMPITI DELLA CONSULTA
1.1 Compiti statutari La Consulta deve essere convocata per:
a) dare il proprio parere sul progetto di regolamento interno della Comunità e sulle proposte di modifica del regolamento stesso;
b) esaminare una volta l'anno la relazione del Consiglio sull'attività svolta e dare il proprio parere sugli indirizzi programmatici;
c) esaminare e discutere il progetto di Bilancio Preventivo con la proposta di aliquote dei contributi e il Bilancio Consuntivo accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti;
d) Dare il proprio parere sugli acquisti a titolo oneroso, vendite, permute e costruzioni di immobili da parte della Comunità. La Consulta deve inoltre essere convocata prima dell'elezione dei delegati al Congresso dell'Unione delle Comunità per suggerire candidature e dibattere sui temi del Congresso.
1.2 Spetta inoltre alla Consulta:
a) affrontare i temi di maggior rilevanza o attualità ebraica con il duplice scopo di informazione verso la base e di suggerimento verso il Consiglio;
b) costituire commissioni di studio sui vari temi dell'ebraismo.
2) COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA
La Consulta si rinnova in occasione delle elezioni del Consiglio della Comunità. Tuttavia i consultori di cui al seguente punto "g" decadono 90 giorni dopo le elezioni della Consulta; entro tale periodo le istituzioni e associazioni rappresentate in Consulta devono procedere ad indicare il loro rappresentante per il nuovo mandato.
La Consulta è composta da:
a) gli ex presidenti della Comunità e della Consulta;
b) gli ex consiglieri della Comunità facenti parte del Consiglio immediatamente precedente quello in carica;
c) i primi 8 non eletti nelle ultime elezioni del Consiglio della Comunità;
d) 10 consultori nominati dal Consiglio della Comunità;
e) 40 consultori eletti a suffragio universale diretto dagli iscritti alla Comunità;
f) un rappresentante per ciascuna delle sezioni della Comunità esistenti fuori dal Comune di Roma;
g) un rappresentante per ciascuna delle istituzioni e associazioni ebraiche.
Il Consiglio della Comunità decide, sentita la Segreteria della Consulta, quali siano le istituzioni e associazioni qualificate alla rappresentanza.
Devono essere comunque ammesse le istituzioni e associazioni aventi i seguenti requisiti:
1) uno statuto che ne comprovi le finalità ebraiche oppure una pluriennale e ben nota attività svolta secondo i predetti fini;
2) almeno 30 soci iscritti alla comunità.
Le istituzioni e associazioni nazionali o internazionali che abbiano una sezione romana saranno da essa rappresentate e non potranno avere un ulteriore rappresentante.
Le nomine e le sostituzioni dei rappresentanti delle istituzioni e associazioni hanno validità a partire dal quindicesimo giorno dalla relativa lettera di incarico inviata alla Segreteria della Comunità.
Le istituzioni e associazioni hanno facoltà di nominare un supplente che ha diritto di voto solo in assenza del titolare.
La carica di consultore è incompatibile con quella di consigliere della Comunità.
3) ORGANIZZAZIONE
3.1 Sedute Le sedute della Consulta sono aperte con diritto di parola a tutti gli iscritti alla Comunità. Il diritto di voto è riservato ai soli consultori. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e sono valide con la presenza di almeno 20 consultori.
3.2 Organi
Organi della Consulta sono: il Presidente e la Segreteria.
Il Presidente viene eletto dalla Consulta nella prima riunione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consultori presenti; nel caso in cui, nella prima votazione, non si raggiunga la maggioranza dei consultori presenti, si procede a ballottaggio fra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.
La Segreteria è composta dal Presidente e da 6 Segretari dei quali 4 vengono eletti dalla Consulta e due nominati dal Presidente, sentiti i Segretari eletti.
Nelle elezioni dei membri elettivi della Segreteria, ogni consultore può votare per non più di tre candidati.
Le delibere della Segreteria vengono prese a maggioranza dei presenti.
3.3 Spetta al Presidente
a) convocare la Consulta e la Segreteria e presiederne le riunioni;
b) coordinare il lavoro delle commissioni della Consulta;
c) rappresentare la Consulta in seno al Consiglio della Comunità.
In caso di impedimento temporaneo il Presidente può delegare uno o più segretari per l'espletamento dei suoi compiti.
3.4 Spetta alla Segreteria
a) verificare ed aggiornare in base al regolamento la lista dei consultori;
b) deliberare sui temi e le date delle riunioni di Consulta;
c) coadiuvare il Presidente nella conduzione delle riunioni e tenerne il verbale.
3.5 Caso di vacanza
In caso di vacanza del Presidente il Segretario anagraficamente più anziano convoca la Segreteria che nomina nel suo seno un Presidente pro-tempore il quale ne assume i compiti sino all'elezione di un nuovo Presidente.
Tale elezione deve avvenire non oltre 3 mesi dall'avvenuta vacanza. Il nuovo Presidente ha facoltà di sostituire i Segretari di nomina presidenziale.
In caso di vacanza di un membro di Segreteria esso viene sostituito con le stesse modalità della sua elezione.
Dopo le elezioni la prima Consulta viene convocata e presieduta dal presidente uscente, anche se eletto consigliere della Comunità, con all'ordine del giorno l'elezione del presidente e della Segreteria.
4) RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
Il Presidente della Consulta o un membro della Segreteria da lui delegato è presente con diritto di parola alle riunioni del Consiglio anche non aperte al pubblico.
Il Presidente della Comunità o un Consigliere da lui delegato informa i consultori, ad ogni riunione della Consulta, sull'attività del Consiglio,sulle più rilevanti delibere prese e sui maggiori problemi in esame.
Il Consiglio della Comunità deve tenere conto delle mozioni approvate dalla Consulta.
Regolamento elettorale della Consulta
(Approvato nella riunione di Consiglio dell'11 Luglio 1990)
1) Hanno diritto al voto per l'elezione della Consulta tutti gli aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma in base al relativo regolamento.
2) Sono eleggibili tutti gli aventi diritto al voto ad eccezione dei membri del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma in carica al momento della chiamata alle urne e degli ex presidenti della Comunità e della Consulta, che sono membri di diritto.
3) Le elezioni per la Consulta si svolgono insieme con quelle per il Consiglio della Comunità. Le elezioni per la Consulta vengono indette e pubblicizzate con le stesse modalità previste per le elezioni per il Consiglio della Comunità.
4) Almeno 15 giorni prima di quello fissato per le elezioni deve essere trasmesso a ciascun elettore il certificato elettorale indicante il giorno, l'orario ed il luogo della votazione, il testo delle norme per le elezioni, il numero dei consultori da eleggere. L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale o che comunque non ne sia in possesso può ottenere un duplicato dalla Segreteria della Comunità.
5) Per lo svolgimento della campagna elettorale la Comunità deve mettere a disposizione delle liste dei candidati i locali comunitari disponibili per riunioni e deve provvedere a richiesta ed a spese degli interessati alla spedizione del materiale propagandistico agli iscritti alla Comunità, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del materiale.
6) Per la costituzione dei seggi, l'assegnazione degli elettori ai seggi ed il voto per corrispondenza vale quanto previsto per le elezioni per il Consiglio della Comunità.
7) L'elezione della Consulta avviene in base a liste contrassegnate da un motto o una denominazione.
Le liste dei candidati devono essere depositate presso la Segreteria della Comunità da 45 a 30 giorni prima della data fissata per le elezioni da parte di 3 o più presentatori, elettori della Comunità di Roma e non candidati; i presentatori non possono presentare più di una lista. Le liste dei candidati non possono contenere un numero di nominativi superiore al numero dei consultori da eleggere e devono indicare il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati. Per evitare possibili omonimie può essere indicato anche l'eventuale soprannome dei candidati, sempreché nei termini sopra previsti.
Ogni candidato deve sottoscrivere presso la Segreteria della Comunità una dichiarazione attestante la sua effettiva volontà di proporre la sua candidatura, almeno 30 giorni prima delle elezioni a pena di nullità. Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista.
A ciascuna lista viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine in cui le liste vengono presentate presso la Comunità.
8) Nel giorno delle elezioni è vietata la propaganda elettorale nei locali e nelle immediate vicinanze dei seggi.
9) Il voto è personale, uguale, libero e segreto.
Non sono ammesse deleghe. Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato al Presidente del seggio, l'elettore che si trovi nell'impossibilità di esprimere il voto può farsi assistere da un elettore di sua fiducia. Il Segretario del seggio deve riportare nel processo verbale tale eventualità e la sua motivazione.
Il voto si esprime su una scheda predisposta dalla Comunità, suddivisa in spazi numerati. Gli spazi corrispondono alle liste depositate, contenenti ciascuno il numero d'ordine, l'eventuale motto della lista e i nomi dei candidati. Ogni scheda viene timbrata con il timbro della Comunità e firmata da uno scrutatore delegato dal Presidente del seggio.
10) Ogni elettore può votare solo nel seggio in cui è iscritto. L'elettore è ammesso nelle sale di votazione mediante l'esibizione del certificato elettorale. I presidenti, i segretari e gli scrutatori dei seggi votano nei seggi ai quali sono stati assegnati.
11) Ogni elettore del quale sia stata riconosciuta l'identità riceve dal Presidente del seggio la scheda per l'elezione della Consulta insieme con quella relativa alle elezioni del Consiglio della Comunità e firma una sola volta sull'elenco degli elettori del seggio, accanto al proprio nome.
12) Il voto viene espresso in apposite cabine.
L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla scheda elettorale in corrispondenza della lista prescelta e barrando le caselle poste in corrispondenza dei nomi dei candidati preferiti nell'ambito di tale lista, fino ad un massimo di 10 candidati.
13) Sono nulle le schede nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere.
Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali si è data la preferenza. Si hanno come non espresse le preferenze se sono state espresse più di 10 preferenze.
Sono nulle le schede in cui sono indicate più liste.
In assenza dell'indicazione di lista il voto è considerato valido se tutte le preferenze espresse appartengono ad una stessa lista, a cui il voto viene attribuito; in assenza dell'indicazione di lista, se vengono assegnate preferenze a candidati che si presentano in liste diverse, la scheda è nulla.
14) Il Presidente del seggio centrale procede con l'assistenza del segretario del seggio e alla presenza dei rappresentanti di lista, ove esistano, al computo generale dei voti ed alla proclamazione dei consultori eletti.
I seggi di consultori sono attribuiti con criterio proporzionale in base ai voti ottenuti da ciascuna lista. Ad ogni lista viene assegnato un numero di seggi pari alla parte intera del prodotto del numero di voti riportati dalla lista, moltiplicato per il numero di consultori da eleggersi e diviso per il numero totale dei voti validi. Per ogni lista viene successivamente determinato il resto, costituito dalla differenza tra il numero di voti riportati e il prodotto del numero di seggi assegnato alla lista moltiplicato per il numero totale dei voti validi e diviso per il numero dei consiglieri da eleggersi. I seggi non assegnati nella prima ripartizione vengono attribuiti uno per ciascuna lista fino ad esaurimento, a partire dalla lista con il resto più alto e procedendo in ordine di resto decrescente.
15) Il Presidente del seggio centrale proclama eletti nell'ambito di ciascuna lista i candidati che hanno riportato più preferenze, in numero pari ai seggi attribuiti alla lista; in caso di parità di preferenze è eletto il maggiore di età.
16) Per quel che riguarda il processo verbale, lo scrutinio delle schede, le controversie ed i ricorsi e ogni altro argomento non previsto nel presente regolamento, vale quanto previsto per le elezioni per il Consiglio della Comunità.